Reddito di emergenza, domande dal 7 al 30 aprile. I requisiti per accedervi

Tre quote di Reddito di emergenza sono state riconosciute per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

L’Inps spiega che il beneficio sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

 

residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio (la norma non prevede una durata minima di permanenza);

un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Isee;

un valore dell’Isee inferiore ad euro 15.000;

un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare). Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;

assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 introdotte dal medesimo Dl n. 41/2021.

La domanda potrà essere trasmessa all’Inps esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.

 

Il richiedente dovrà essere in possesso di una Dsu valida al momento della presentazione della domanda.

Il beneficio non è compatibile:

 

  1. a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021;

 

  1. b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

 

  1. c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

 

  1. d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

 

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti appena descritti, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni Naspi Dis-coll e che sono in possesso di un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

 

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici Naspi e Dis-coll, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’Isee) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

 

  1. a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della Naspi o della Dis-coll nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

 

  1. b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una Dsu in corso di validità, con valore dell’indicatore Isee, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

 

Per il diritto al Rem è necessario che il richiedente non sia titolare: di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021; al 23 marzo 2021 di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ovvero di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.